In Italia, dall’inizio dell’anno, si contano circa 50 femminicidi.
Una donna uccisa ogni 72 ore.
Ogni volta che la notizia di un nuovo femminicidio compare sui social o sui giornali si scatena una reazione prevedibile che coinvolge quasi esclusivamente, però, le donne: indignazione, rabbia e dolore. Eppure questa ondata emotiva collettiva non produce alcun cambiamento concreto. La violenza continua e con essa crescono la paura e il senso di impotenza in molte donne.
I femminicidi, innanzitutto, sono l’esito della violenza sistemica contro le donne, non un evento improvviso o isolato. Nonostante ciò spesso vengono raccontati male e trattati come semplici casi di cronaca nera, senza un adeguato riferimento al sistema culturale e politico in cui si inseriscono. Il linguaggio dei media, le scelte narrative e persino le parole usate possono contribuire a distorcere il fenomeno, banalizzarlo, o addirittura giustificarlo.
La stragrande maggioranza dei femminicidi avviene per mano di unə partner o ex, in contesti privati, dopo una lunga storia di abusi. Non sono né raptus né delitti passionali bensì atti deliberati, spesso premeditati.
Come raccontiamo questo tipo di violenza è importante e troppo spesso, in Italia, la narrazione mediatica sbaglia le parole: si parla di “amore malato”, “raptus” e “tragedie causate dalla gelosia” quando si tratta di controllo e potere. Chiamare uno stupro “sesso” o delle molestie “attenzioni” e parlare di “crimine passionale” significa rendere socialmente accettabile l’inaccettabile. Significa anche spostare l’attenzione dalla responsabilità dell’aggressore a una presunta colpa della vittima.
Un altro problema ricorrente è l’empatia riservata al carnefice, che viene spesso descritto come un “bravo ragazzo”, da cui i vicini di casa “non si sarebbero mai aspettati qualcosa di simile”.
La parola “femminicidio”, ufficialmente riconosciuta solo nel 2013, non è un termine ideologico, ma tecnico, che indica l’uccisione di una donna in quanto donna, spesso come esito della violenza di genere sistemica. Bisogna, dunque, usare questo termine e parlare dei femminicidi nella maniera corretta.
Inoltre, per contrastare davvero la violenza di genere servono leggi efficaci, finanziamenti ai centri antiviolenza, e soprattutto prevenzione. Quest’ultima si fa con l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, per insegnare il rispetto dei corpi, dei confini e delle persone. Serve imparare a parlare di consenso, parità, e gestione delle emozioni fin da piccoli.
Indignarsi non è sufficiente.
Serve agire. Prima ognuno nel proprio ruolo e poi, come società, proteggendo e sostenendo chi ha la forza di denunciare la violenza.
Chiunque si trovi in una situazione di violenza può contattare il numero 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, con operatrici disponibili anche in inglese, francese, spagnolo e arabo. È possibile anche rivolgersi ai centri antiviolenza della rete D.i.Re o, in caso di emergenza, chiamare il 112.
Le malattie croniche invisibili sono una categoria medica sempre più discussa e affrontata, soprattutto grazie al lavoro di molteplici attivistɜ: in breve, si tratta di tutte quelle patologie che comportano dolore cronico senza risultare visibili dall’esterno. Tantissime persone vivono una realtà contraddistinta da dolori fisici e psicologici che non vengono compresi dallɜ altrɜ in quanto non osservabili attraverso dei segni evidenti.
Non è sufficiente, tuttavia, parlare solo di invisibilità. Tale concetto va necessariamente integrato a quello di “invisibilizzazione”, termine che in questo caso si riferisce alle dirette conseguenze dell’invisibilità stessa, ossia il mancato riconoscimento di queste malattie dal punto di vista sanitario, lavorativo, sociale e politico. Nel caso di malattie croniche come la vulvodinia, l’adenomiosi, l’endometriosi e la neuropatia del pudendo è possibile evidenziare concretamente l’invisibilizzazione tramite la loro assenza all’interno dei Livelli di Assistenza Sanitaria. Queste malattie non sono minimamente riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale, aspetto che costringe le persone affette a sostenere spese non indifferenti per le diagnosi e il trattamento.
Per l’endometriosi è possibile, una volta ottenuta la diagnosi di endometriosi al terzo o quarto stadio, accedere ad un’apposita esenzione che non fornisce, però, un rilevante aiuto.
Dal momento che questa situazione affligge pesantemente svariate persone c’è chi ha deciso di provare, con tutte le proprie forze, a cambiare lo scenario legislativo attuale: l’associazione Giovani & Futuro, già menzionata nella scorsa issue, ha infatti costituito un gruppo di lavoro nazionale impegnato nell’analisi delle carenze normative che si ripercuotono inevitabilmente sull’ottenimento di diritti e tutele.
Il gruppo di lavoro ha già conseguito risultati importanti: in occasione dello European Youth Event, tenutosi a giugno a Bruxelles, una delegazione dell’associazione ha divulgato una lettera di presentazione del gruppo di lavoro corredata dalla richiesta formale di un’armonizzazione del quadro normativo europeo per la diagnosi e il trattamento di vulvodinia, adenomiosi, endometriosi e neuropatia del pudendo. È fondamentale, poi, specificare come il gruppo di lavoro sia formato esclusivamente da pazientɜ che ogni giorno collaborano in modo attivo ed entusiasta: anche nel nostro piccolo possiamo sempre lottare per cause che sembrano più grandi di noi. È importante non dimenticarlo.
Abbiamo visto, in precedenza, i limiti e i punti di forza dell’accesso all’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) in Italia.
Tuttavia, è bene chiarire un punto: anche se in linea di massima è la persona incinta quella responsabile della decisione, ci sono delle eccezioni. Infatti, per minorenni e persone interdette*, le regole generali si applicano, ma con qualche differenza da tenere a mente.
“La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori” (art. 2 legge 22 maggio 1978, n. 194)
La Legge 194 del 1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” stabilisce che anche le persone minorenni hanno diritto all’IVG. In genere, i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) devono essere informati della gravidanza edevono prestare il proprio consenso se la minore decide di optare per l’interruzione volontaria di gravidanza. Se non sono d’accordo, però, c’è un’ulteriore protezione a tutela della minore: il giudice tutelare, che valuta la situazione e può ugualmente autorizzare l’IVG.
La competenza del giudice tutelare dipende dalla sede del consultorio o dello specialista medico presso cui la minorenne ha deciso di recarsi. L’istanza al giudice può essere presentata direttamente dalla minore con il supporto del consultorio, del medico di base o dello specialista di riferimento, che si occuperà di redigere la richiesta.
Come in ogni IVG, la struttura competente responsabile deve occuparsi di informare la persona incinta delle alternative e delle conseguenze della sua decisione, oltre che fornire supporto dal punto di vista psicologico qualora sia necessario. Entro sette giorni dagli accertamenti, deve essere redatta una relazione per il giudice tutelare. Il giudice tutelare a questo punto ha cinque giorni di tempo per emettere la propria decisione, tenendo conto dell’opinione della persona minore.
Qualora ci si trovi in un caso di urgenza a causa di un grave pericolo per la salute della paziente minore, il medico responsabile deve certificare l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza, indipendentemente dall’assenso dei genitori, in modo che la paziente possa accedere quanto prima all’intervento e al ricovero.
Ci sono poi due casi in cui l’accesso all’IVG è consentito anche successivamente i primi novanta giorni di gravidanza, sempre indipendentemente dall’assenso dei genitori:
quando la gravidanza o il parto comportano un grave pericolo per la vita della gestante;
quando eventuali patologie, come anomalie e malformazioni, del nascituro determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della gestante.
Anche le persone interdette per infermità mentale hanno diritto a richiedere l’IVG. In questi casi la richiesta può partire da tre persone: dalla persona stessa, che ha maturato la decisione di procedere con l’interruzione; dal suo tutore legale; oppure dal coniuge, purché non siano separati legalmente o divorziati.
Qualora siano la gestante o il coniuge a formulare la richiesta, è comunque necessario che il tutore sia coinvolto ed esprima un parere. Se invece è il tutore o il coniuge a proporre la richiesta, allora sarà la gestante a doverla confermare.
Una volta fatta la richiesta, il medico responsabile ha anche in questo caso sette giorni per inviare una relazione al giudice tutelare. In questa relazione deve essere spiegato chi ha avanzato la richiesta, qual è la condizione mentale della donna, come si è espressa in merito all’IVG e qual è il parere del tutore. Il giudice tutelare, anche eventualmente sentendo gli interessati, decide anche in questo caso entro cinque giorni dal ricevimento della relazione.
Che si tratti di una minorenne o di una persona interdetta, la decisione finale del giudice tutelare non può essere contestata e nessun medico può procedere con un’IVG all’infuori di questo iter legale. Se qualcuno viola queste regole e interviene comunque, le conseguenze sono gravi: le sanzioni previste sono più pesanti rispetto a quelle previste per irregolarità su pazienti maggiorenni e capaci di intendere e di volere.
Ovviamente,in nessun caso è la paziente a essere punita. La legge tutela sempre le persone vulnerabili, in particolar modo quando si tratta di persone minorenni o interdette.
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