Nel settembre del 1968, a Manchester, alcuni autisti di camion coniarono un’espressione destinata a sopravvivere alla loro protesta: la spia in cabina. Il governo britannico si preparava a rendere obbligatorio sui mezzi pesanti un apparecchio capace di registrare automaticamente la velocità tenuta e le distanze percorse, e i conducenti compresero immediatamente che quel congegno non era un accessorio tecnico ma un testimone. Seguirono scioperi non autorizzati, con i vertici sindacali che invitavano a ignorare la mobilitazione; sui giornali locali si parlò di tattiche da Gestapo e di violazione della libertà personale; nel Teesside la fermata durò dodici giorni. Gli autisti temevano una cosa precisa, e non irragionevole: che l’esistenza stessa di quella registrazione avrebbe finito per spingere qualcuno di loro a restare al volante anche quando il corpo chiedeva di fermarsi, perché una traccia, una volta prodotta, viene letta da chi ha il potere di leggerla.
Mezzo secolo più tardi, quel medesimo apparecchio è la ragione per cui è possibile sapere che un conducente fermato nel Galles del Nord aveva guidato ventitré ore consecutive, e per cui l’impresa che lo aveva mandato in strada in quelle condizioni ha un problema. Non è cambiata la natura dello strumento, che dal disco di carta è passato alla carta elettronica e poi al tachigrafo intelligente che dal 2019 annota la posizione satellitare all’inizio della giornata, ogni tre ore di guida e alla fine: è cambiata la mano che lo tiene, ed è cambiato tutto ciò che gli sta attorno. Il cronotachigrafo è lo strumento con cui una norma pubblica, il limite delle ore al volante, ha potuto smettere di essere un’esortazione morale ed è diventata un fatto verificabile, opponibile, sanzionabile.
Leggo in questi giorni i materiali con cui l’INAPP ha reso conto della sperimentazione dell’app Workmeter sui rider del food delivery, e ho la sensazione netta di trovarmi di nuovo in quel settembre del 1968, con l’unico vantaggio di sapere come finisce la storia. Ottantacinque consegne registrate in tempo reale da un sistema di georeferenziazione indipendente, attivato dal rider quando accetta l’ordine e spento alla consegna, con credenziali anonime fornite dall’Istituto e dati archiviati su un server pubblico. Un campione minuscolo, che non pretende alcuna rappresentatività, e che tuttavia dice qualcosa che le indagini dichiarative non riescono a dire, perché non si può raccontare: si può soltanto misurare.
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Le distanze si addensano tra i tre e i sette chilometri, la durata media di una task si aggira sui venticinque minuti, le velocità medie si concentrano tra i dieci e i quattordici chilometri all’ora con una coda che sale oltre i venti. Sono numeri che, presi uno per uno, non dicono nulla. Diventano eloquenti quando li si mette in relazione, perché allora si vede che al crescere della distanza il tempo impiegato non cresce in proporzione: la curva dei tempi resta quasi piatta mentre quella dei chilometri si allunga. Tradotto: la variabile che il sistema comprime è il tempo, e il tempo, in un lavoro che si svolge con il corpo dentro il traffico di una città, non si comprime da sé.
Il dettaglio decisivo, però, non è statistico, ed è emerso negli incontri preparatori con i rider. La durata che l’algoritmo attribuisce a una consegna, e alla quale corrisponde una quota di compenso, non viene comunicata in anticipo: il lavoratore la deduce a posteriori, quando il pagamento è già calcolato, imparando per approssimazioni successive quanto tempo valga una certa distanza. Se poi qualcosa va storto, il ristorante in ritardo, l’ascensore guasto, la pioggia, la fila al semaforo, il compenso non cambia. L’unica variabile disponibile è la propria velocità. L’unica cosa comprimibile è se stessi.
Questa è, alla lettera, la condizione che rese necessario il cronotachigrafo. Nell’inverno del 1934 Simone Weil lasciò l’insegnamento per andare a lavorare come operaia, prima alla Alsthom e poi alla Renault, e quello che annotò nei suoi quaderni non fu innanzitutto la fatica, che pure fu enorme, ma un’inversione: il tempo cessava di essere la misura del gesto e il gesto diventava il residuo di un tempo deciso altrove. Il cronometro e il foglio di cottimo spostavano nel corpo dell’operaia l’intera differenza fra il tempo assegnato e il tempo reale, e ciò che ne derivava non era soltanto sfinimento, era una forma precisa di umiliazione: l’impossibilità di pensare mentre si lavora. Non serve dunque un algoritmo per produrre questa condizione; bastano un cronometro e una tariffa a pezzo. L’intelligenza artificiale predittiva aggiunge però due cose, e non sono piccole: la soglia non è più fissata da qualcuno che si possa guardare in faccia, e non è più fissa, perché si riaggiorna sui dati di chi l’ha appena raggiunta.
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La prima lezione del cronotachigrafo riguarda la misura. La seconda, più scomoda per il dibattito italiano dell’ultimo decennio, riguarda la qualificazione giuridica. Le regole europee sui tempi di guida e di riposo si applicano al conducente con o senza vincolo di subordinazione, e la direttiva del 2002 sull’orario di lavoro nell’autotrasporto è stata estesa agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009. Quando la Commissione propose di esentare da quelle regole i lavoratori indipendenti, il Parlamento europeo respinse la proposta nel maggio del 2009 e la respinse di nuovo, in aula, nel giugno del 2010.
Chi erano quei lavoratori indipendenti? Erano i padroncini: proprietari del proprio mezzo, titolari formali di un’impresa, portatori del rischio, e proprio per questo l’anello più debole della catena, perché l’unica cosa che potevano comprimere per restare sul mercato erano le proprie ore. Il padroncino è l’antenato genealogico del rider, e la sua storia dice che il modo in cui si è impedito che l’autonomia formale diventasse sfruttamento sostanziale non è passato dalla riclassificazione di ciascuno di loro come dipendente. È passato dal riconoscere che esiste una soglia oltre la quale un corpo umano non va spinto, chiunque sia il titolare della partita IVA, e dal dotarsi dello strumento che permette di accorgersi quando quella soglia viene superata.
È esattamente il punto su cui il rapporto INAPP insiste: il nodo non è la classificazione, è il funzionamento concreto dell’infrastruttura. E il decreto-legge del 30 aprile 2026, convertito con la legge del 25 giugno, fa entrambe le cose. Da un lato introduce una presunzione di subordinazione quando emergono poteri di direzione e controllo esercitati anche mediante sistemi automatizzati, presunzione che resta superabile con prova contraria. Dall’altro, e questa mi pare la parte più interessante, costruisce qualcosa che funziona a prescindere da come finirà la partita definitoria: cinque anni di conservazione obbligatoria dei dati su accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi, resi accessibili al lavoratore e agli organi ispettivi; il diritto a una spiegazione intelligibile e al riesame umano delle decisioni automatizzate che chiudono un account o negano un compenso; l’accesso con identità digitale pubblica oppure con un account rilasciato a un solo codice fiscale, con credenziali personali e incedibili; il divieto di commissionare allo stesso lavoratore prestazioni temporalmente inconciliabili; e, dal primo luglio di quest’anno, il libro unico del lavoro anche per i rider, con annotazione mensile del numero di consegne e dell’importo complessivo erogato. Un registro. Una traccia che resta e che si può esibire. Un cronotachigrafo.
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Nella storia dell’autotrasporto c’è però anche un avvertimento che chi propone oggi infrastrutture pubbliche di misurazione farebbe male a trascurare. Nel 2008 l’Italia tentò di proteggere i padroncini per la via più diretta, fissando costi minimi di esercizio sotto i quali il prezzo del trasporto non potesse scendere, e motivò quella soglia con la sicurezza stradale. Il 4 settembre 2014 la Corte di giustizia dell’Unione smontò l’impianto: l’organismo che calcolava quei costi era, per composizione e modalità di funzionamento, un’associazione di imprese, il meccanismo equivaleva a una determinazione orizzontale di tariffe imposte e, passaggio che vale la pena tenere a mente, la sicurezza stradale risultava già adeguatamente garantita dalla stretta osservanza delle norme sui tempi di guida e di riposo, cosicché il prezzo minimo non aggiungeva nulla che potesse giustificarlo.
La lezione è precisa e un poco amara: di quell’apparato protettivo è sopravvissuta la misura del tempo, è caduta la fissazione amministrativa del prezzo. Il che dice qualcosa di rilevante sulla proposta contenuta nel rapporto INAPP, quella di negoziare compensi minimi per classi standardizzate di consegna, uno-tre chilometri, tre-sette, oltre i dieci. È una proposta seria e può reggere, ma soltanto se passa per la contrattazione collettiva e il dialogo sociale e non per un tavolo tecnico popolato dagli stessi soggetti economici interessati. Il dato rende possibile la negoziazione, non la sostituisce. La trasparenza di un algoritmo è la condizione di un contratto, non il suo surrogato; e una misura senza negoziato non sarebbe altro che un comando unilaterale meglio informato.
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Il preambolo di quel decreto richiama gli articoli 35, 36 e 39 della Costituzione, e vale la pena fermarsi sul primo, perché contiene una formula che i costituenti scelsero con cura: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Non nelle forme che riesce a classificare, non nelle applicazioni già previste dai codici. Quella clausola è un’istruzione rivolta al futuro, scritta da persone che sapevano bene come i modi di lavorare cambino più rapidamente delle parole che li nominano, e come vincolare la tutela al nome significhi lasciare senza protezione proprio chi lavora nelle forme nuove. Dieci anni di contenzioso individuale sulla qualificazione del rapporto dei rider hanno prodotto sentenze importanti e un quadro complessivo sostanzialmente immobile: è il prezzo che si paga quando si affida a un giudice, un caso alla volta, il compito di dare un nome a ciò che si è deciso di non misurare.
Una Repubblica fondata sul lavoro deve dunque saper contare. Il conteggio non è l’offesa; l’offesa è essere contati soltanto da chi non ci deve nulla. Sono gli stessi dati, e cambia la grammatica: la piattaforma misura per ottimizzare, e in quella grammatica il lavoratore è la variabile che si aggiusta; il potere pubblico misura per vincolare, e in quella grammatica è l’algoritmo a diventare oggetto di una norma. Chi possiede lo strumento di misura possiede il significato di ciò che accade, e per questo l’asimmetria tecnologica fra attori privati e istituzioni pubbliche non è un dettaglio di modernizzazione amministrativa: è una questione di sovranità.
Resta un’ambiguità che sarebbe disonesto non nominare. Uno strumento che certifica ogni singola task produce anche la mappa completa delle giornate di una persona, e il cronotachigrafo ha seguito precisamente quella traiettoria, dal disco di carta alla posizione satellitare interrogabile a distanza dal ciglio della strada. Ciò che distingue uno scudo da un guinzaglio non è la tecnologia, è l’architettura istituzionale che la circonda: chi tiene la chiave, quali usi sono esclusi in modo esplicito, chi può essere chiamato a rispondere di un uso non previsto, quanto tempo passa fra l’abuso e la sanzione. La tradizione francescana ha una parola per questo rapporto con le cose, e non è proprietà: è custodia. Ciò che si riceve in custodia si conserva e si rende, non si sfrutta. Un’infrastruttura digitale pubblica per il lavoro di piattaforma sarà una tutela nella misura esatta in cui verrà tenuta in custodia e non semplicemente posseduta; e non sarà nulla affatto se il pubblico costruirà uno strumento tecnicamente inferiore a quelli già installati sui telefoni delle persone che intende proteggere.
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Torno a quel settembre del 1968. Gli autisti di Manchester non si sbagliavano su ciò che temevano, si sbagliavano su ciò che sarebbe accaduto dopo, e si sbagliavano perché attribuivano allo strumento una natura invece di un uso. Ciò che ha fatto la differenza non è stato il congegno, ma il fatto che attorno al congegno siano stati costruiti una regola pubblica, un corpo ispettivo, un tavolo di contrattazione, una sanzione e infine un diritto del conducente a ottenere i propri dati. Ci sono voluti decenni, dal primo regolamento comunitario del 1970 all’estensione del 2009, e non è stata una conquista definitiva: i dispositivi di manipolazione esistono, le pressioni dei committenti esistono, la vigilanza è intermittente.
La differenza, oggi, è che il dato arriva prima del conflitto e non dopo. Workmeter ha registrato ottantacinque consegne; le piattaforme ne registrano centinaia di milioni. La domanda che mi resta, e che giro a voi, è se siamo disposti a costruire uno strumento pubblico che valga tecnicamente quanto i loro e a tenerlo in custodia, oppure se continueremo a chiedere ai tribunali, un ricorso alla volta, di dare un nome a ciò che abbiamo scelto di non contare. Un cronometro non sa da che parte stare. Glielo insegna chi lo tiene in mano.
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