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La newsletter di Inclusiv3 · Mar 8, 2026

Il consenso sotto pressione: cosa non dice il ddl Bongiorno sulle asimmetrie di potere

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Inclusiv3 · La newsletter di Inclusiv3

Il disegno di legge presentato dalla senatrice Giulia Bongiorno sul cosiddetto ‘41-bis sessuale’ ha riacceso un confronto profondo nel dibattito pubblico e giuridico. Molti centri antiviolenza e diverse realtà femministe e transfemministe hanno espresso forte preoccupazione, parlando del rischio di un arretramento non solo normativo, ma anche culturale. Il timore riguarda soprattutto il possibile spostamento del baricentro interpretativo: dal verificare l’esistenza di un consenso libero e attuale alla necessità che la vittima dimostri di aver manifestato un dissenso chiaro.

In altre parole, si teme un passaggio dal paradigma dell’“assenza di consenso” a quello dell’atto compiuto “contro la volontà”. Non si tratta di una differenza puramente tecnica. Nel modello fondato sul consenso, l’attenzione è posta sulla presenza di un sì libero, informato e inequivocabile. Nel modello del dissenso, invece, il focus tende a spostarsi sulla capacità della vittima di opporsi, di dire no, di rendere visibile la propria contrarietà.

Un simile approccio — adottato, ad esempio, nel codice penale tedesco — solleva interrogativi importanti sul piano culturale e giuridico: rischia infatti di riportare al centro del processo la condotta di chi subisce la violenza, invece di interrogare il comportamento di chi agisce.

Per questo la discussione aperta dal disegno di legge non riguarda soltanto una formulazione normativa. È, prima di tutto, una questione di paradigma: chi deve farsi carico di accertare la volontà dell’altra persona? Chi compie l’atto o chi lo subisce?

Il 15 febbraio 1996 segna una svolta storica nell’ordinamento italiano. Con la legge n. 66 del 1996 la violenza sessuale cessa di essere qualificata come reato contro la morale pubblica e il buon costume e viene finalmente ricondotta nell’ambito dei reati contro la persona. Fino a quel momento, infatti, il Codice Rocco collocava tali fattispecie tra i delitti contro il “buon costume”: ciò che veniva tutelato non era la libertà sessuale della donna e di chi subisce violenza in quanto individuə, ma un’astratta concezione dell’ordine morale e sociale.

Con l’introduzione dell’articolo 609-bis del codice penale si afferma un mutamento di prospettiva profondo: il bene giuridico protetto diventa la libertà di autodeterminazione sessuale della persona. L’attenzione si sposta così dal pudore collettivo alla tutela della sfera individuale, riconoscendo che ogni rapporto sessuale deve fondarsi sulla libera determinazione di chi vi partecipa.

Negli anni successivi, anche sul piano sovranazionale, la nozione di violenza sessuale ha conosciuto un’evoluzione significativa. La Convenzione di Istanbul1, ratificata dall’Italia con la legge n. 77 del 2013, stabilisce espressamente che il consenso deve essere inteso come libera manifestazione della volontà della persona, da valutarsi alla luce delle circostanze del caso concreto. In questa prospettiva, non è più sufficiente accertare l’assenza di violenza fisica: ciò che assume rilievo è la presenza di un consenso effettivo e libero.

La giurisprudenza italiana2, in linea con questa evoluzione, ha progressivamente sottolineato come l’accertamento della violenza sessuale non possa essere limitato alla verifica di una costrizione fisica in senso stretto. In particolare, nei casi in cui non vi siano manifestazioni esplicite di dissenso, la valutazione del consenso richiede una ricostruzione complessa del contesto relazionale, delle dinamiche interpersonali e delle modalità concrete dell’interazione tra i soggetti coinvolti.

Proprio alla luce di tale evoluzione, lo spostamento del focus dalla verifica della presenza di un consenso libero all’accertamento di una “volontà contraria” rischia di riproporre, sotto nuove forme, una logica che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale aveva progressivamente superato. L’attenzione tende infatti a ricadere sulla condotta della vittima: ha espresso un rifiuto sufficientemente chiaro? Ha opposto resistenza? Ha manifestato in modo esplicito il proprio dissenso? Interrogativi che non tengono conto di situazioni frequentemente riscontrate nelle dinamiche della violenza, come la paralisi da paura o il blocco emotivo e fisico.

La questione, dunque, non è meramente tecnica. È anche culturale e politico-criminale. Stabilire cosa debba qualificarsi come violenza sessuale significa, in ultima analisi, decidere su chi ricada l’onere di interrogarsi sulla volontà dell’altrə.

Non a caso, il modello fondato sull’assenza di un consenso libero e volontario rappresenta oggi quello più diffuso negli ordinamenti europei: è adottato, tra gli altri, in numerosi sistemi penali dell’Europa occidentale, tra cui Spagna, Inghilterra e, più recentemente, Francia, a conferma di una progressiva centralità del consenso quale criterio di riferimento nella tutela della libertà sessuale.

Nel dibattito pubblico sul femminicidio c’è una realtà quasi assente: la violenza contro le donne con disabilità. E questo silenzio è già esclusione.

Le statistiche internazionali mostrano un’incidenza di abusi significativamente più alta rispetto alle donne non disabili. Non è la disabilità a generare il rischio, ma il contesto abilista che si intreccia con il patriarcato. Spesso l’abusante non è uno sconosciuto, ma chi presta assistenza, chi accompagna, chi “si prende cura”3. La dipendenza quotidiana può trasformarsi in terreno di manipolazione: l’assistenza può sfociare nel controllo e nell’oppressione4.

In questo contesto emerge anche un processo di sessualizzazione della vulnerabilità, attraverso il quale la fragilità viene trasformata in oggetto di desiderio e controllo. La vulnerabilità, anziché essere riconosciuta come una condizione che richiede tutela e garanzia di diritti, può essere simbolicamente rielaborata come feticcio, cioè come elemento erotizzato all’interno di relazioni caratterizzate da forti asimmetrie di potere. In questa prospettiva, il patriarcato non si limita a colpire la fragilità, ma tende anche a incorporarla e a sfruttarla, trasformandola in oggetto di appropriazione simbolica e materiale.

Questa dinamica si colloca all’intersezione tra violenza di genere e abilismo. Come evidenziato dai Disability Studies, i corpi delle persone con disabilità sono spesso oggetto di processi di costruzione sociale che li rappresentano come dipendenti, infantilizzati o privi di piena autonomia5. Tale rappresentazione contribuisce a ridurre la credibilità e l’autorità delle donne con disabilità nel raccontare le proprie esperienze di violenza, rafforzando una posizione di vulnerabilità strutturale.

L’analisi intersezionale proposta da Kimberlé Crenshaw (1989)6 permette inoltre di comprendere come genere e disabilità non operino separatamente, ma producano forme specifiche di marginalizzazione quando si intrecciano. In questo senso, la violenza non deriva esclusivamente da una presunta fragilità individuale, ma da un sistema di relazioni di potere che costruisce alcune soggettività come più esposte al controllo, alla svalutazione e alla oggettificazione.

Queste dinamiche possono essere lette anche alla luce delle riflessioni di Michel Foucault7 sui rapporti tra corpo, potere e disciplina: i corpi considerati “anormali” o “devianti” rispetto alla norma sociale diventano spesso oggetto di pratiche di controllo, regolazione e appropriazione simbolica.

Le donne con disabilità possono subire forme di violenza legate alla loro condizione e alla dipendenza da supporti o assistenza. Queste includono: abuso farmacologico (negazione o somministrazione scorretta di farmaci), negazione di cure essenziali (come igiene, liquidi o aiuto nei movimenti) e impedire l’accesso ad ausili o strumenti necessari, limitando così autonomia e possibilità di chiedere aiuto.

Sulle donne disabili grava un doppio stereotipo: da un lato sarebbero “non desiderabili” e quindi non credibili come vittime; dall’altro sarebbero “bisognose di attenzioni” e dunque corresponsabili. In entrambi i casi, l’abuso viene negato o minimizzato.

Molte donne con disabilità che risiedono presso strutture assistenziali o che si trovano ad interagire con operatori del settore possono subire ulteriori violenze, come abusi sessuali da parte di operatorə o altri residenti, violenze fisiche, sterilizzazioni o aborti forzati, isolamento in stanze, punizioni degradanti (come docce fredde), esposizione forzata del corpo e restrizioni fisiche come essere legate8 contro la propria volontà.

E quando si parla di consenso, il nodo è decisivo: non tutte hanno la stessa possibilità di opporsi in modo visibile. Una disabilità motoria può impedire di allontanarsi o respingere fisicamente. Una disabilità sensoriale può complicare la comunicazione. Una disabilità psichica può rendere più difficile reagire sotto pressione. La paralisi non è consenso. L’immobilità non è disponibilità.

Se il parametro diventa la prova di un rifiuto “standard”, chi ha meno strumenti per esprimerlo rischia di essere esclusə dalla tutela.

Nel corso dell’approfondimento sul tema della violenza di genere e delle vulnerabilità intersezionali, abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con l’Avvocata Clarice Carassi9. Il confronto ha permesso di approfondire in particolare la condizione delle donne migranti, che spesso si trovano ad affrontare forme di violenza aggravate da ulteriori fattori di vulnerabilità. L’esperienza maturata nei centri antiviolenza evidenzia infatti come queste condizioni possano rendere più difficile il riconoscimento della violenza, l’accesso ai servizi di supporto e i percorsi di uscita dalla violenza stessa.

Per una donna migrante, il “no” non è mai solo una parola. È intrecciato a precarietà del permesso di soggiorno, dipendenza economica, ricatto lavorativo, isolamento linguistico, paura delle istituzioni. In questi contesti, il dissenso può non essere espresso perché il prezzo è troppo alto. L’assenza di opposizione manifesta non equivale a consenso libero.

C’è poi la questione linguistica e culturale. Non tutte le donne migranti hanno piena padronanza dell’italiano; non tutte conoscono i propri diritti; non tutte hanno interiorizzato gli stessi codici comunicativi. In una situazione di violenza, il dissenso può essere espresso in modo meno diretto, oppure non verbalizzato per shock o per paura. Se il parametro diventa la dimostrazione di un’opposizione chiara, il rischio è che si chieda alla vittima una performance di resistenza conforme a uno standard culturale che non tiene conto delle differenze.

Un altro nodo riguarda le vittime di tratta, che raramente denunciano le violenze e lo sfruttamento subiti: questa bassa propensione alla denuncia rappresenta uno dei principali ostacoli al contrasto del fenomeno. I dati disponibili mostrano infatti uno scarto significativo tra le persone effettivamente trafficate e quelle identificate dalle autorità. Secondo le statistiche di Eurostat, nel 2023 sono state registrate nell’Unione europea 10.793 vittime di tratta, di cui circa il 63% donne o ragazze. Tuttavia, le istituzioni europee sottolineano che questi numeri rappresentano solo una parte del fenomeno reale, poiché molte vittime rimangono invisibili e non entrano mai in contatto con le autorità10.

Questa scarsa emersione è legata a diversi fattori: la paura di ritorsioni da parte delle reti criminali, la dipendenza economica e psicologica dagli sfruttatori, il timore di espulsione o di conseguenze sul proprio status migratorio, nonché barriere linguistiche e isolamento sociale. In molti casi, inoltre, le vittime non si percepiscono immediatamente come tali o temono di non essere credute dalle autorità11.

Un altro fattore determinante è la mancanza di fiducia nelle istituzioni. In alcuni casi questa diffidenza deriva da esperienze traumatiche vissute con le autorità nei paesi di origine; in altri, è legata alla condizione di irregolarità, che può far temere concretamente l’espulsione o la perdita della protezione. Tutto ciò può incidere sia sulla decisione di sporgere denuncia sia sulla possibilità di ricostruire i fatti in modo lineare e considerato “credibile” secondo i criteri giudiziari. Quando il racconto non risulta immediatamente coerente o preciso, infatti, rischia più facilmente di essere messo in dubbio.

Se il modello giuridico si concentra sulla prova del rifiuto, rischia di non vedere le condizioni materiali che lo impediscono. Il modello fondato sul consenso, invece, sposta l’attenzione su chi agisce: è chi vuole avere un rapporto sessuale a dover verificare la presenza di un sì libero e inequivocabile.

In situazioni segnate da asimmetrie economiche, legali e linguistiche, questa differenza è sostanziale.

La violenza patriarcale non ferisce soltanto le donne. Colpisce anche uomini, ragazzi, persone queer, persone razzializzate. Impone modelli rigidi di maschilità, gerarchie di potere, norme sulla sessualità e sulla riproduzione.

Mari, attivista dell’assemblea Corpi e Terra12, offre una lettura critica del fenomeno, mettendo in luce alcune dinamiche sociali e culturali che spesso restano sullo sfondo del discorso giuridico:

«Ci sono una serie di persone marginalizzate di cui non sappiamo nulla perché non denunciano, badanti, persone trans, travestitə che svolgono lavoro sessuale e sex worker13 , bambinə, ragazzə rom. La violenza sessuale vive anche e forse soprattutto tra le mura domestiche nelle coppie in generale, e sullə bimbə! Le denunce restano una situazione minoritaria, la punta di un iceberg che galleggia su una melma di secoli di sopraffazione sui corpi. In questo includiamo anche i corpi tutti degli animali cosiddetti “da reddito” e soprattutto quelli femminili: milioni e milioni di corpi sfruttati per ottenere quel latte che non ci serve e quei vitelli che poi vengono mandati al macello».

Il fatto che oggi più uomini denuncino violenze sessuali non è una minaccia al femminismo. È la conferma della sua analisi: la violenza non è un fatto privato, ma un meccanismo di potere che produce silenzio e vergogna. Se la vergogna comincia a spostarsi da chi subisce a chi agisce, significa che qualcosa si sta incrinando.

Costruire alleanze più ampie significa riconoscere che le oppressioni si intrecciano. L’intersezionalità non è una somma di rivendicazioni: è la consapevolezza che la liberazione o è condivisa o non è14.

Limitarsi al dibattito italiano sarebbe una prospettiva troppo stretta: la violenza sessuale non è soltanto un crimine individuale, ma anche un modo attraverso cui il potere si afferma e si impone.

Nei territori Palestinesi, diverse organizzazioni per i diritti umani e rapporti delle Nazioni Unite hanno denunciato episodi di umiliazione e violenza sessuale nei confronti di detenutə palestinesi, descritti non solo come abusi individuali ma come strumenti di degradazione e controllo. Secondo esperti delle Nazioni Unite, violenze e umiliazioni sessuali contro detenutə possono costituire torture o trattamenti crudeli e degradanti15.

In Iran, la repressione non si limita alle piazze: entra nelle celle. Le denunce di violenze sessuali contro detenutə – donne, uomini e minorenni – raccontano una pedagogia del terrore in cui il corpo diventa il luogo del messaggio politico16.

Nei centri di detenzione libici per migranti, la violenza sessuale si inserisce in quella che molte organizzazioni descrivono come un’economia della cattura, fatta di ricatti, controllo e sfruttamento sistematico.

In Sudan, come ha denunciato più volte Amnesty International17, la violenza sessuale viene trattata come un elemento “fisiologico” del conflitto, quando costituisce a tutti gli effetti un crimine di guerra. L’Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale ha lanciato l’allarme sulle violenze segnalate a El-Fasher, in Darfur, dove uccisioni di massa, stupri e altri gravi abusi attribuiti alle Forze di sostegno rapido (RSF) potrebbero configurare crimini di guerra e crimini contro l’umanità18.

In Afghanistan, dopo il ritorno al potere dei talebani, la negazione sistematica dell’autodeterminazione femminile e le pratiche di matrimonio forzato trasformano il controllo del corpo in una forma di schiavitù legalizzata. Moltə giuristə internazionali usano l’espressione “apartheid di genere” per descrivere la situazione delle donne in Afghanistan perché vedono un sistema legale e politico strutturato per subordinare un intero gruppo (le donne) agli uomini. Non si tratta quindi solo di discriminazioni singole, ma di un regime organizzato di segregazione, simile per logica all’apartheid razziale19.

La logica non cambia in Occidente, anche se assume forme diverse. Negli Stati Uniti, il sistema costruito attorno a Jeffrey Epstein ha mostrato come lo stupro possa inserirsi dentro reti di potere economico e politico, dove i corpi diventano merce di scambio e strumento di ricatto.

Colonialismo, imperialismo e militarismo condividono lo stesso linguaggio di dominio: quello che trasforma l’altrə in territorio da conquistare. In questa logica, la violenza sessuale non è un effetto collaterale della guerra o dei regimi autoritari, ma uno dei loro strumenti più antichi e sistematici. Serve a spezzare la resistenza, a umiliare, a imporre gerarchie e a rendere i corpi campo di battaglia del potere.

Questa dinamica non appartiene solo ai contesti di conflitto armato. Anche nelle società occidentali e nel nostro Paese, sopravvive una cultura che tende a ridimensionare la violenza quando non riesce a giustificarla apertamente: la mette in dubbio, la relativizza, la trasforma in equivoco o in eccesso individuale, invece di riconoscerla come espressione di rapporti di potere radicati.

Mettere in discussione questo paradigma significa interrogare anche il modo in cui si costruisce, in Occidente, l’idea di solidarietà femminista e transfemminista internazionale. Non come esportazione di modelli di emancipazione occidentali, né come gesto simbolico o selettivo, ma come pratica politica fondata sull’ascolto, sull’amplificazione delle voci locali e sulla costruzione di alleanze realmente orizzontali.

Se la violenza sessuale può essere interpretata come uno strumento di esercizio e riproduzione del potere su scala globale, allora la centralità del consenso non è soltanto una questione giuridica. È una linea politica. È il confine che separa l’autodeterminazione dalla disponibilità imposta. Indebolire quella linea, in qualunque contesto, significa lasciare più spazio alla logica della forza.

La questione del consenso non può essere considerata un dettaglio tecnico o una semplice scelta terminologica. È, piuttosto, il riflesso del modo in cui una società concepisce la libertà, l’autonomia e la dignità delle persone. Mettere al centro il consenso significa affermare che la responsabilità della violenza ricade esclusivamente su chi la compie, e non su chi non è riuscito – o non ha potuto – opporsi in modo sufficientemente visibile.

Tra gli ostacoli più rilevanti, tanto per la decisione della donna e di ogni soggettività di denunciare, quanto per il funzionamento complessivo del sistema di tutela e prevenzione, permangono tuttavia gli stereotipi giudiziari di genere20. Essi incidono sull’accesso alla giustizia e si manifestano in particolare attraverso i cosiddetti miti dello stupro, che influenzano l’accoglienza della denuncia, le modalità di ascolto, le dinamiche processuali e talvolta anche le decisioni giudiziarie. Si tratta di una problematica più volte richiamata anche dalle fonti sovranazionali, che ne segnalano la presenza soprattutto nell’ambito del diritto di famiglia e del diritto penale in materia di violenza di genere.

Su questo punto richiama l’attenzione anche l’Avvocata Clarice Carassi, che evidenzia come gli stereotipi di genere continuino a influenzare alcune decisioni giudiziarie:

«Già oggi, accanto alla giurisprudenza di legittimità, permangono sentenze di merito segnate dai cosiddetti stereotipi giudiziari di genere, espressione dei miti dello stupro – tra questi quello della “vittima perfetta”, che urla, si difende, denuncia subito ed è irreprensibile. Per questo, la produzione giurisprudenziale maturata negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione rappresenta un presidio fondamentale: ha identificato con chiarezza nel consenso il limite intangibile di ogni atto sessuale, e in quella libertà di autodeterminazione il bene giuridico da proteggere».

In questo contesto, la formazione dellə attorə della rete antiviolenza rappresenta un elemento decisivo nel contrasto alla violenza di genere. Una rete può essere realmente efficace solo se dispone di competenze specialistiche e di una formazione adeguata: deve essere in grado di accogliere le donne e tutte le soggettività coinvolte, riconoscere le diverse forme di violenza, prevenire fenomeni di rivittimizzazione, valutare il rischio a cui le vittime sono esposte e intervenire in modo coordinato, condividendo informazioni e strategie operative. In questo quadro, i Centri Antiviolenza costituiscono un riferimento culturale, metodologico e formativo fondamentale per l’intero sistema di protezione.

Accanto agli strumenti giuridici e ai dispositivi di tutela istituzionale, assume tuttavia un ruolo altrettanto centrale il cambiamento culturale. Il contrasto alla violenza di genere non può infatti esaurirsi nella dimensione repressiva o nella gestione delle situazioni emergenziali, ma richiede un investimento strutturale nei processi educativi e nella trasformazione dei modelli culturali che ancora oggi alimentano stereotipi di genere, disuguaglianze e dinamiche di potere nelle relazioni.

In questa prospettiva, l’educazione sessuo-affettiva rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione, poiché consente di promuovere una cultura delle relazioni fondata sul rispetto, sul riconoscimento reciproco e sulla libertà di autodeterminazione.

Un’educazione di questo tipo non riguarda esclusivamente l’età scolastica, ma dovrebbe essere pensata come un percorso formativo che attraversa l’intero arco della vita, coinvolgendo istituzioni educative, famiglie, contesti sociali e professionali. Promuovere una cultura del consenso significa infatti fornire strumenti critici per riconoscere le dinamiche di potere nelle relazioni, sviluppare competenze emotive e relazionali e favorire una consapevolezza diffusa dei diritti legati al corpo e alla sessualità.

In tale prospettiva, una cultura giuridica e sociale fondata sul consenso non chiede alle vittime di dimostrare la propria resistenza, ma riconosce come principio fondamentale il diritto di ogni persona a decidere liberamente del proprio corpo e della propria sessualità.

Il tema del consenso, dal punto di vista giuridico, è ancora aperto e oggetto di dibattito. Il diritto non è qualcosa di statico: evolve insieme alla società e deve saper leggere le trasformazioni culturali, sociali e politiche in atto. Se cambiano le relazioni, i linguaggi e la consapevolezza collettiva, anche le norme devono adeguarsi per garantire una tutela effettiva e non solo formale.

L’Avv.ta Clarice Carassi precisa:

«Il nostro ordinamento, pur essendo tra i più avanzati in Europa sul piano del contrasto, difetta sul fronte della prevenzione. Ed è qui che si rivela decisiva la funzione nominativa della norma giuridica: le parole del diritto costruiscono cultura. Il paradigma fondato sul consenso afferma che la libertà e l’autodeterminazione sessuale sono un diritto intangibile e non negoziabile, e che il consenso ne è il limite, l’espressione: nessun atto sessuale è legittimo senza consenso libero, attuale e revocabile. Escludere questo riferimento trasmette il messaggio opposto, vanificando anni di costruzione giurisprudenziale e culturale».

Difendere il paradigma del consenso significa quindi tutelare un principio essenziale di civiltà: quello per cui l’autodeterminazione sessuale costituisce un diritto inviolabile, che non richiede giustificazioni né prove di resistenza. È su questo terreno che si misura la capacità di una società di riconoscere pienamente la libertà e la dignità di tutte le persone, in particolare di coloro che, più di altre, rischiano di vedere la propria voce messa in dubbio o silenziata.

Questo contributo è il risultato di un lavoro collettivo fatto di discussioni, letture, scritture e revisioni: ogni analisi porta con sé sguardi diversi e tracce delle relazioni che l’hanno resa possibile. Queste riflessioni restano aperte al cambiamento: le idee che costruiamo insieme sono vive, attraversate dal confronto, dal dubbio e dalla possibilità di trasformarsi nel tempo. Un ringraziamento particolare a Serena, Chiara, Stefano, Edo, Martina e Angela per il contributo e il lavoro condiviso.

1

Convenzione di Istanbul – Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2011), ratificata dall’Italia con legge n. 77/2013. Tra le disposizioni principali: art. 18, obbligo per gli Stati di garantire protezione e supporto alle vittime; art. 36, definizione di stupro come qualsiasi atto sessuale senza consenso libero e volontario, anche all’interno della coppia o del matrimonio; art. 54, limitazione dell’uso in giudizio di prove relative alla vita sessuale o alla condotta precedente della vittima, ammesse solo se strettamente pertinenti al caso.

2

Cass. pen., Sez. III, 26 novembre 2024, n. 42970, la quale ribadisce che il reato di violenza sessuale può configurarsi anche in assenza di una costrizione fisica in senso stretto, quando l’atto sessuale sia compiuto senza il libero consenso della vittima.

3

Center for Women with Disabilities (Huston, Texas), National Study of Women with Physical Disabilities: Final Report, 1997.

5

Garland-Thomson, R. (2002), Integrating Disability, Transforming Feminist Theory.

6

Crenshaw, K. (1989), Demarginalizing the Intersection of Race and Sex.

7

Foucault, M. (1976), La volontà di sapere.

8

The Advocates for Human Rights, Violence Against Women with Disabilities, 2009

9

Avvocata del foro di Bologna, Presidente dell’associazione Trama di Terra e componente del direttivo del Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna.

12

Attivista ecotransfemminista orientata alla giustizia transpecie, persona non binaria in continua ‘transformazione’ aperta alla contaminazione di pratiche e pensieri.

13

Nel merito riportiamo le parole del collettivo transfemminista di sex workers, ex sexworkers e alleatə attivistə Ombrerosse che si esprime così: “Spesso quando lavoriamo come sex workers viviamo forme di sfruttamento, discriminazione e violenza – che sono sicuramente anche patriarcali, sessiste, transfobiche e razziste. Ma subiamo anche molte forme di stigmatizzazione e criminalizzazione diretta e indiretta, al di fuori del lavoro, da gente qualunque, dalle nostre famiglie, da polizia e giudici, medici e amiche – e a volte purtroppo anche con il sostegno di argomentazioni pseudo-femministe”. Per approfondire: https://ombrerosse.noblogs.org/chi-siamo/

14

Alcuni passaggi di questo articolo si inseriscono nel dibattito sviluppato anche nei materiali pubblicati dall’Assemblea Corpi e Terra, disponibili su https://assembleacorpieterra.net

15

“More than a human can bear: Israel’s systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence since 7 October 2023”. Documento ONU: A/HRC/58/CRP.6

20

vd GREVIO, Baseline Evaluation Report Italy, Consiglio d’Europa, 2020. Il rapporto richiama l’Italia alla necessità di contrastare stereotipi di genere nei procedimenti giudiziari e invita a rafforzare la formazione degli operatori della giustizia e delle forze dell’ordine. vd CEDU, Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo, sentenza 25 luglio 2017, in cui la Corte afferma che gli stereotipi di genere nei procedimenti giudiziari possono compromettere il diritto a un equo processo e la tutela effettiva delle donne vittime di violenza.

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