L’ultima polemica politica, fortemente alimentata dalla destra, riguarda il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per l’uccisione di due dei tre rapinatori entrati nel suo negozio: un caso che tende a suscitare una comprensibile partecipazione emotiva, ma merita di essere affrontato sul piano strettamente giuridico poiché coinvolge due delicati istituti: la “legittima difesa” e la “concessione della grazia”.
I fatti sono noti. Nel 2021 Roggero subisce una violenta rapina durante la quale vengono minacciati lui, la moglie e la figlia. Terminata l’azione criminosa, i tre rapinatori escono dalla gioielleria e si dirigono verso l’auto per fuggire: Roggero li insegue all’esterno e spara numerosi colpi, uccidendone due e ferendo gravemente il terzo.
Una perizia psichiatrica lo riconoscerà pienamente capace di intendere e di volere, la difesa fonda quindi la propria strategia prevalentemente sulla sussistenza della legittima difesa.
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La “legittima difesa” è disciplinata dall’art. 52 del codice penale ed è una causa di giustificazione che si verifica quando chi agisce è costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia necessaria e proporzionata all’offesa.
Si tratta di un’eccezione al principio fondamentale secondo cui l’uso della forza appartiene esclusivamente allo Stato e, proprio per questo, i suoi requisiti devono essere interpretati in modo rigoroso: il pericolo deve sussistere al momento del fatto e la difesa deve essere necessaria, cioè non devono esservi alternative praticabili, quali, per esempio, la fuga. Deve inoltre ricorrere il requisito della “proporzionalità”, vale a dire un equilibrio tra il male minacciato dall’aggressore e quello inflitto da chi si difende.
I governi di centrodestra sono intervenuti due volte, negli ultimi vent’anni, sulla disciplina della legittima difesa, con slogan del tipo “la difesa è sempre legittima”, per esempio attraverso la legge n. 36 del 2019, (che estende la precedente riforma del 2006), andando a modificare gli artt. 52 e 55 c.p.ed eliminando la valutazione della proporzionalità tra il male minacciato e quello inflitto quando il fatto avviene all’interno del domicilio (inteso in senso ampio, comprensivo di negozi e uffici), stabilendo che nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare la proporzione tra difesa e offesa si presume sempre esistente. Inoltre, con questa legge è stato modificato l’art. 55 c.p. in materia di eccesso colposo, che non è punibile quando il soggetto abbia agito in condizioni di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Tuttavia, queste riforme hanno lasciato immutati gli altri requisiti: primo fra tutti la necessità della reazione e l’attualità del pericolo. Ed è proprio questo il punto centrale della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino, confermata poi dalla Corte di cassazione: i giudici affermano che nel momento in cui Roggero esplose i colpi la rapina era ormai terminata, i rapinatori avevano lasciato il negozio e stavano raggiungendo l’autovettura per allontanarsi.
In quel momento non vi era più un’offesa attuale da respingere, ma una reazione successiva alla conclusione dell’aggressione.
Per la Corte, la riforma del 2019 non ha mai autorizzato una “reazione armata” nei confronti di chi sia ormai in fuga. Per la stessa ragione viene esclusa anche l’applicabilità dell’eccesso colposo di legittima difesa previsto dall’art. 55 c.p., istituto che presuppone comunque l’esistenza di una situazione di legittima difesa.
Colpire dei rapinatori in fuga assolve più a una funzione di vendetta che a una funzione difensiva. Inoltre, dato che la reazione violenta non costituiva più l’unica soluzione possibile, manca anche il requisito della necessità della reazione essendovi condotte alternative concretamente praticabili.
IMMAGINI SENSIBILI:
Ciò non significa che la sentenza abbia ignorato il contesto umano nel quale i fatti si sono verificati (nessuna persona dovrebbe mai subire ciò che è accaduto alla famiglia Roggero ed è comprensibile che un’esperienza di questo genere provochi profondi sconvolgimenti psicologici): proprio per questo la Corte ha riconosciuto il gravissimo turbamento dell’imputato applicando significative attenuanti, tra cui quella prevista dall’art. 62 per aver agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui, e le attenuanti generiche art. 62-bis c.p.,
La stessa sentenza evidenzia tuttavia come Roggero abbia costantemente rivendicato il proprio comportamento come pienamente legittimo, senza manifestare alcuna forma di pentimento o rimorso, oltre a detenere il revolver illegalmente vista la revoca del porto d’armi per una precedente minaccia armata al fidanzato della figlia.
Tenuto conto di questo, potremmo dire che lo stesso Roggero è vittima della strumentalizzazione politica che lo ha convinto a chiedere un’assoluzione impossibile per legittima difesa. Una strategia processuale probabilmente poco efficace: si sarebbe infatti potuto valorizzare maggiormente il gravissimo stato psicologico nel quale il fatto è stato commesso per ottenere almeno la seminfermità. Inoltre, anche il ricorso al rito abbreviato (un processo semplificato, meno mediatico ma non privo di adeguate garanzie difensive) avrebbe consentito una riduzione della pena di un terzo.
Infine passiamo alla richiesta di concedere la grazia: essa, prevista dall’art. 87, undicesimo comma della Costituzione, è un atto individuale di clemenza del Presidente della Repubblica che non cancella la condanna e non rappresenta un ulteriore grado di giudizio. Proprio per questo lascia perplessi il tentativo di trasformarla in uno strumento di pressione politica o di contestazione di una sentenza definitiva, così come suscita perplessità lo sgarbo istituzionale compiuto dal ministro Nordio nell’avviare la relativa procedura senza un previo coinvolgimento del Quirinale.
Peraltro, la concessione della grazia presuppone normalmente l’ammissione di colpa e il ravvedimento da parte del condannato: ancora più singolare appare quindi l’atteggiamento di Roggero che non si limita a chiederla ma sembra quasi pretenderla immediatamente, arrivando a invitare il Presidente della Repubblica a “mettersi una mano sulla coscienza” ancora prima del deposito delle motivazioni della sentenza.
In conclusione, il caso Roggero continuerà probabilmente a dividere l’opinione pubblica, ma proprio per questo temi come la legittima difesa e il rapporto tra politica e giurisdizione dovrebbero essere affrontati con responsabilità, rigore giuridico e rispetto delle Istituzioni, senza essere trasformati in slogan o strumenti di propaganda da una politica che cerca consenso parlando alla “pancia” del Paese. Uno Stato di Diritto ha bisogno di affrontare casi emotivamente complessi tenendo saldi i propri principi giuridici.

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