Dal 2 agosto 2026 una parte dell’AI Act che interessa direttamente attività già diffuse nelle imprese ha cessato di essere soltanto una scadenza futura. Sono diventati applicabili gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 per sistemi che interagiscono con persone, sistemi generativi, riconoscimento delle emozioni, categorizzazione biometrica, deepfake e determinati testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale. La questione, tuttavia, è diversa da quella suggerita dalla formula sintetica secondo cui l’Unione europea avrebbe imposto di dichiarare ogni utilizzo dell’AI. Il Regolamento (UE) 2024/1689, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744, costruisce obblighi differenti a seconda di chi controlla il sistema, di quale funzione svolga, di quale contenuto produca, del modo in cui quel contenuto viene esposto alle persone e, in alcuni casi, del livello di intervento umano precedente alla pubblicazione. La conseguenza economica è che un’impresa non può risolvere la nuova disciplina aggiungendo indiscriminatamente un’etichetta ai propri contenuti. Deve prima sapere dove utilizza realmente l’AI, con quale ruolo giuridico, in quale fase della produzione e quale soggetto conserva il controllo sul risultato finale.
Research cut-off date e legal cut-off date: 18 agosto 2026. Alla data del controllo finale non risultano modifiche dell’Unione successive al dossier preparatorio che abbiano rinviato in modo generale l’articolo 50. Resta invece una transizione circoscritta: i provider di sistemi generativi immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026 dispongono fino al 2 dicembre 2026 per conformarsi all’obbligo dell’articolo 50(2) relativo alla marcatura machine-readable e alla rilevabilità degli output sintetici. La Commissione europea precisa inoltre che i contenuti generati prima del 2 agosto non devono essere etichettati retroattivamente. Questa proroga non riguarda però gli altri obblighi dell’articolo 50 e non autorizza a rinviare fino a dicembre la disclosure di deepfake, testi di interesse pubblico o sistemi che ricadono nelle altre fattispecie.

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