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Riserva (diritto internazionale)

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La riserva è una dichiarazione, una clausola o una tecnica giuridica mediante la quale un soggetto limita, condiziona, differisce o subordina gli effetti di un atto giuridico, preservando una determinata competenza, facoltà o situazione giuridica. Il termine - che assume significati diversi a seconda del ramo del diritto nel quale è utilizzato, pur mantenendo una comune funzione di modulazione degli effetti giuridici - ha una positivizzazione nel diritto internazionale pattizio e nella ricaduta che su di esso esercitano le norme costituzionali di diritto interno ai singoli Stati.

Diritto internazionale

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Nel diritto internazionale pubblico, una riserva (reservation) è una dichiarazione unilaterale formulata da uno Stato o da un'organizzazione internazionale al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione a un trattato multilaterale, mediante la quale si intende escludere o modificare gli effetti giuridici di una o più disposizioni del trattato nei propri confronti.

La definizione è contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, che ha codificato una prassi già consolidata nel diritto internazionale consuetudinario[1].

Ammissibilità

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L'articolo 19 della Convenzione di Vienna stabilisce che una riserva è ammissibile quando:

  • il trattato non la vieta;
  • il trattato la consente espressamente;
  • la riserva non è incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Il criterio della compatibilità con l'oggetto e lo scopo del trattato internazionale costituisce il principale limite sostanziale alla formulazione delle riserve.

La riserva deve essere formulata per iscritto e comunicata al depositario del trattato, il quale la notifica agli altri Stati contraenti.

Le altre parti possono:

  • accettare la riserva;
  • formulare un'obiezione;
  • opporsi all'entrata in vigore del trattato nei rapporti con lo Stato che ha formulato la riserva, nei casi previsti dal diritto internazionale.

Dichiarazioni interpretative

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La riserva si distingue dalla dichiarazione interpretativa.

Quest'ultima non modifica gli effetti giuridici del trattato, ma si limita a precisare l'interpretazione che uno Stato attribuisce a una determinata disposizione.

La distinzione è stata ampiamente sviluppata dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, nella Guide to Practice on Reservations to Treaties (2011)[2].

Riserva parlamentare

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Nel diritto costituzionale, la riserva parlamentare è l'istituto mediante il quale il Governo subordina, sospende o condiziona l'assunzione definitiva di una posizione internazionale o europea al coinvolgimento del Parlamento.

Origini britanniche

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Le origini storiche della riserva parlamentare vengono generalmente ricondotte alla prassi costituzionale del Regno Unito. Nel sistema britannico la conclusione dei trattati rientra tradizionalmente nella Royal Prerogative, esercitata dal Governo in nome della Corona. Parallelamente, il principio della parliamentary sovereignty impedisce che un trattato possa modificare il diritto interno senza un atto del Parlamento: ne deriva l'utilizzo del procedimento ordinario di adattamento del diritto interno inglese al diritto anglosassone, ancor oggi prevalente rispetto al procedimento speciale in uso in molti altri Stati.

Albert Venn Dicey individuò in questa distinzione uno dei cardini della costituzione britannica: il Governo può concludere trattati sul piano internazionale, ma solo il Parlamento può attribuire loro efficacia nell'ordinamento interno[3]. Analoga impostazione è accolta dalla dottrina internazionalistica, in particolare dall' Oppenheim's International Law[4].

Ponsonby Rule

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Un'importante evoluzione della prassi costituzionale britannica fu rappresentata dalla Ponsonby Rule, annunciata nel 1924 dal Sottosegretario agli Affari Esteri Arthur Ponsonby.

Secondo tale convenzione costituzionale, il Governo si impegnava a depositare i trattati davanti a entrambe le Camere del Parlamento per almeno ventuno giorni prima della ratifica[5].

Pur non attribuendo un potere di autorizzazione parlamentare, la Ponsonby Rule introdusse un significativo controllo politico sull'esercizio della Royal Prerogative.

La Ponsonby Rule è stata codificata dal Constitutional Reform and Governance Act del 2010 (CRAG): è ora una la legge a stabilire che, salvo eccezioni, i trattati devono essere presentati al Parlamento per ventuno giorni di seduta prima della ratifica. La Camera dei Comuni può impedire temporaneamente la ratifica mediante una risoluzione negativa, mentre il ruolo della Camera dei Lord rimane prevalentemente consultivo[6].

Il CRAG rappresenta il principale fondamento legislativo contemporaneo del controllo parlamentare britannico sui trattati internazionali[7].

Nella conclusione dei trattati

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Un'evoluzione del precedente inglese ha rappresentato l'accoglimento, nel costituzionalismo moderno, della riserva parlamentare nel procedimento di stipulazione dei trattati internazionali.

Durante i negoziati il Governo delle principali democrazie parlamentari può informare gli altri Stati che il consenso definitivo dello Stato rimane subordinato al completamento della procedura costituzionale interna, laddove questa preveda - come fanno molte Costituzioni moderne - un coinvolgimento del Parlamento prima che lo Stato si vincoli con la ratifica dell'impegno assunto in sede negoziale (con parafatura del testo da parte del plenipotenziario). Questa dichiarazione costituisce una riserva in senso pattizio. Sul piano interno italiano, questo significa che il Governo non può perfezionare il consenso dello Stato - mediante la ratifica del Presidente della Repubblica - prima che, nei casi previsti dall'articolo 80 della Costituzione, non sia stata espressa l'autorizzazione delle Camere[8].

Sul piano internazionale, con l'apposizione della riserva parlamentare gli altri Stati sono informati che la firma del trattato non equivale al consenso definitivo; l'efficacia dell'accordo rimane subordinata al completamento delle procedure costituzionali interne.

La funzione dell'istituto è quella di rafforzare il controllo parlamentare sull'azione internazionale dell'esecutivo e di garantire il rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze.

Nella formazione del diritto dell'Unione europea

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L'espressione viene utilizzata con riferimento ad una fattispecie differente, che potrebbe considerarsi l'evoluzione della precedente nel particolare ambito euro-unitario. La fase ascendente di tale ambito comprende il procedimento di formazione degli atti normativi dell'Unione europea prima della loro adozione.

In Italia la materia è disciplinata dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. La riserva ivi prevista consente alle Camere di chiedere al Governo di non assumere una posizione definitiva in sede di Consiglio dell'Unione europea finché il Parlamento non abbia concluso l'esame della proposta.

Essa può essere attivata:

  • su iniziativa di una Camera;
  • su iniziativa del Governo, quando l'atto presenti particolare rilevanza.

Il Governo italiano, in questi casi, informa il Consiglio dell'Unione europea dell'esistenza della riserva e, ove possibile, rinvia l'assunzione della posizione definitiva.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, il Governo può comunque procedere anche se il Parlamento non si è ancora pronunciato.

La riserva parlamentare europea:

  • non sospende il procedimento legislativo dell'Unione;
  • non vincola le istituzioni europee;
  • disciplina esclusivamente i rapporti tra Governo e Parlamento.

Essa costituisce uno dei principali strumenti di partecipazione parlamentare alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea.

  1. Aust, A (2004). Modern Treaty Law and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
  2. Guide to Practice on Reservations to Treaties adottata nel 2011 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite.
  3. Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885).
  4. Oppenheim's International Law, (9th ed.). Edited by Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts. Burnt Mill: Longman, 1992.
  5. Warbrick, C 2008, 'IV. The Governance of Britain', International & Comparative Law Quarterly, vol. 57, no. 01.
  6. Cfr. il rapporto Parliamentary Scrutiny of Treaties della House of Lords Constitution Committee (2019).
  7. Cfr. il rapporto Parliamentary Scrutiny of International Agreements in the 21st Century del Public Administration and Constitutional Affairs Committee (2024).
  8. In Italia si pone, almeno dal punto di vista teorico, anche il problema della riserva posta dal Parlamento, ma eventualmente non seguita dal Governo, nei casi previsti dall'art. 80 Cost.: la questione è dibattuta (e probabilmente sottenderebbe una violazione del rapporto fiduciario Governo-Parlamento), ma non interessa il diritto internazionale, dato che comunque la volontà dello Stato risulta comunque raggiunta con la firma del Capo dello Stato (ius repraesentationis omnimodae).

Voci correlate

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